Domanda:
pensione di reversibilità?
anonymous
2014-02-19 04:47:48 UTC
Mio padre un anno fa è morto però 8 mesi prima che morisse mia madre era fuggita di casa x andare con un'altro uomo che ad oggi la mantiene, però lei riceve lo stesso la reversibilità di mio padre anche quando avevano cominciato le pratiche di divorzio che alla fine per la prematura morte di mio padre non sono andate a fine.
Io chiedo questo, ho il diritto di avere una parte della pensione di reversibilità di mio padre visto che lui dopo il fatto successo non voleva più avere niente a che fare con mia madre, visto che è stata lei ad abbandonare il tetto coniugale...faccio questa domanda perché ho letto che la reversibilità spetta anche hai figli...
Quattro risposte:
anonymous
2014-02-19 07:13:55 UTC
La pensione di reversibilità è la quota parte della pensione complessiva che spetta ad uno dei due coniugi al sopraggiungere della morte dell'altro.





Aventi diritto[modifica sorgente]



Hanno diritto alla pensione:

il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;

il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;

i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;

i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.



In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.



In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.



Requisiti[modifica sorgente]



Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);

almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).



Indennità per morte[modifica sorgente]



Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:

il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;

non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;

nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.



La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.



Indennità una-tantum[modifica sorgente]



Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum, se:

non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;

non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;

è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.



Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.



Presentazione delle domande[modifica sorgente]



La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it

telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi



La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.



La pensione ai superstiti decorre dal 1º giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.



L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

60%, solo coniuge (*);

70%, solo un figlio;

80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;

100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;

15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.



N.B.: Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1º gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.



La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella seguente tabella:



L'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari appartenenti al medesimo nucleo familiare (Circ. 234 del 25 agosto 1995).



Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall'INPS (Circ. 65 del 21 marzo 1984). Vanno, invece, solo ricostituite se derivano da invalidità civile, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca (Circ. 86 del 27 aprile 2000)



Cause di cessazione[modifica sorgente]



Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l’una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;

per i figli minori, al compimento del 18º anno di età;

per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21º anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21º anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;

per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26º anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;

per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;

per i genitori qualora conseguano altra pensione;

per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;

per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.



N.B. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.
?
2014-02-19 09:47:24 UTC
Sì, i figli hanno diritto. Tra l'altro negli atti della pensione sono indicati chiaramente gli eredi, per cui dovrebbe pure arrivare a te e non solo a tua madre!
settembre
2014-02-19 08:25:22 UTC
hai diritto ad una quota se sei minorenne o studente oppure portatore di un handicap che non ti permette di lavorare...insomma dovevi essere a carico di tuo padre perché incapace di mantenerti da solo
Zio V
2014-02-19 05:09:02 UTC
Non si ragiona mai in base a quello che volevano fare e che forse avrebbero fatto o forse no. Si ragiona in base a come stavano effettivamente le cose - nei documenti, per capirci - al momento della morte. Per quanto riguarda la pensione di reversibilità in particolare, questi discorsi sono comunque irrilevanti a prescindere, perché essa spetta anche al coniuge divorziato, odiato, maledetto, quello che ti pare... Tu sei il figlio di tuo padre, e in quanto tale hai diritto a una quota della pensione di reversibilità per conto tuo. Punto. Dovrebbe essere qualcosa attorno al 20%, ma posso sbagliare.


Questo contenuto è stato originariamente pubblicato su Y! Answers, un sito di domande e risposte chiuso nel 2021.
Loading...