Domanda:
Separazione dei beni: come correggere l'atto di trascrizione del matrimonio?
trifabry
2007-11-23 16:58:33 UTC
Buonasera.
Al fine di ottenere il mutuo per l'acquisto di un immobile mi è stato richiesto l'estratto per sunto di matrimonio, necessario per dimostrare il regime di separazione dei beni da me dichiarato sia in occasione delle pubblicazioni sia il giorno delle nozze, avvenute con rito religioso. Con mio grande stupore ho appreso che l'atto di trascrizione del matrimonio non riporta le annotazioni relative a detta convenzione, in mancanza delle qualli vale il regime patrimoniale stabilito dalla legge ossia quello della comunione legale dei beni. Domanda: come posso dimostrare la scelta del regime patrimoniale e qual è la procedura da seguire per la rettifica degli atti di trascrizione del matrimonio?
Cinque risposte:
jsealamb
2007-11-24 00:09:13 UTC
Devi controllare l'originale dell'atto di matrimonio, di cui esistono due esemplari originali, uno conservato nella parrocchia in cui ti sei sposato, l'altro nell'ufficio di stato civile del Comune.

Se tu e tua moglie avete scelto il regime della separazione dei beni ciò deve risultare da una dichiarazione scritta e sottoscritta da entrambi in calce all'atto.

Se questa dichiarazione c'è, è stato compiuto un errore in sede di trascrizione dell'atto nel registro dello stato civile, errore che può essere rimediato, con effetto retroattivo, mediante la procedura di rettificazione prevista dagli artt. 95 e 96 del D.P.R. 3-11-2000 n. 396.

In caso contrario il regime di separazione dei beni può essere instaurato, sempre di comune accordo fra te e tua moglie, ma senza effetto retroattivo, solo con apposito atto di notaio.
Lawyer
2007-11-24 17:50:26 UTC
Il regime di separazione legale dei beni tra coniugi deve essere annotato sull'atto di matrimonio oppure essere stipulato per atto pubblico. Se non c'è l'annotazione o l'atto pubblico non puoi opporre ai terzi la separazione legale. Ora, si può provare a chiedere una rettifica all'ufficio di stato civile chiedendo la retroattività del regime oppure stipulare con atto pubblico una nuova convenzione, con efficacia dal momento della stipula.

Per approfondimenti scrivi a rivistaconsumatori@libero.it, www.rivistaconsumatori.blogspot.com
aquilareale1968
2007-11-24 11:39:17 UTC
ciao, se al comune non è stato annotato a margine dell'atto subito il regime patrimoniale e non è dimostrabile cartacemente dalla chiesa ammesso che tu ti sia sposato col rito cattolico, non puoi fare nulla. L'unica cosa che puoi fare è un atto pubblico da un notaio da stipulare anche poco prima dell'acquisto, così dal regime di comunione passi a quello della separazione. ciao ciao
Toro 2013 ™ VG
2007-11-24 01:14:40 UTC
Devi fare un apposito atto dal notaio!
anonymous
2007-11-24 01:06:11 UTC
in famiglia è capitata la stessa cosa....tutto baldanzoso faceva fare la fame ai suoi cari e alla moglie per mettere tutto a suo nome quando poi si è accorto in un caso simile al tuo che c'era stato un errore.......ebbene caro mio la cosa non ha valenza retroattiva!!!!quindi mi dispiace ma tutto ciò che hai comprato in questi anni di matrimonio a nome tuo sono per metà suoi!!!!solo ora puoi fare la separazione ma da adesso varrà!!!!!!!!!!!!!!quello spilorcio è morto quasi,ben gli sta!!!!!!spero tu non sia uguale altrimenti ti tocca la stessa sorte....ahiaihaihiahiai,attento ai 730 passato,hai dischiarato inconsapevolmente il falso....vai dall'avvocato!!!!ciaooooooooooooooo





mi hai messo il pollice verso eh...brutto segno!


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